Art. 1 - Costituzione

È costituita l’associazione del Terzo settore “Rete Italiana degl3 Alliev3 delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari - APS” (di seguito “Associazione”). È un’associazione di promozione sociale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, di cui fanno parte, previa richiesta di adesione, gli Alliev3 delle Scuole e Istituti di Studi Superiori Universitari italiani che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato 1 (di seguito “Scuole”).

Art. 2 - Sede

La sede dell’Associazione è stabilita presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Piazza Martiri della Libertà 33, Pisa - 56127.

Art. 3 - Finalità

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si prefigge i seguenti scopi di carattere culturale:
  • costruire ponti fra gli Allievi delle diverse Scuole;
  • condividere e scambiare informazioni sulla vita e le attività delle Scuole;
  • formare una comunità di studio mirata a creare sinergie tra gli Allievi;
  • incentivare la mobilità degli Allievi tra le Scuole;
  • promuovere eventi formativi, culturali e sportivi comuni;
  • incrementare la visibilità delle Scuole;
  • promuovere il merito a partire dalle scuole secondarie di secondo grado;
  • tutelare e coordinare la formazione universitaria di eccellenza in Italia;
  • promuovere il valore dell’internazionalizzazione all’interno dell’Università italiana;
  • valorizzare l’interdisciplinarità e l’apertura degli Allievi verso la collettività e le problematiche contemporanee;
  • contribuire alla formazione degli Allievi delle Scuole.

Art. 4 - Attività

Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione opera nei settori:
  • formazione universitaria;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
In via esemplificativa, l’Associazione potrà:
  • organizzare conferenze, incontri, seminari, scambi culturali, orientamento universitario ed eventi formativi, culturali o sportivi;
  • partecipare ad eventi culturali organizzati da terzi;
  • fornire sostegno (anche materiale) a progetti formativi in scuole secondarie e Università;
  • raccogliere risorse tramite donazioni di Soci o enti;
  • istituire premi e benemerenze per Allievi in gare o selezioni culturali/sportive;
  • acquisire, locare o cedere beni immobili e mobili strumentali alle attività associative;
  • istituire fondi destinati a specifiche attività coerenti con gli scopi sociali;
  • creare reti di contatti con persone, associazioni, enti pubblici e privati nei settori di ricerca, impresa e cultura;
  • gestire dati personali di Soci ed ex-Soci tramite piattaforme elettroniche, nel rispetto della normativa vigente;
  • promuovere rapporti con gli Alumni delle Scuole;
  • svolgere ogni attività necessaria al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti della normativa sul Terzo settore.
L’Associazione si avvale prevalentemente del volontariato; può avvalersi di lavoratori e svolgere attività secondarie e strumentali nei limiti di legge, come individuato dalla Giunta esecutiva.

Art. 5 - Ambito di attività

L’Associazione può operare in Italia e all’estero, aderire o affiliarsi a enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, e collaborare con movimenti, associazioni ed enti in conformità alla normativa sulle APS. Le modalità di affiliazione sono approvate dall’Assemblea dei Rappresentanti (art. 17).

Art. 6 - Accesso agli Atti

Atto costitutivo, statuto, regolamenti, verbali e bilanci annuali sono consultabili da tutti i Soci. Altri documenti (incluso il libro Soci) sono accessibili previa richiesta motivata alla Giunta esecutiva.

Art. 7 - Controversie

Ogni controversia sull’esecuzione o interpretazione del presente Statuto è devoluta alla maggioranza dei due terzi dell’Assemblea dei Rappresentanti o, in mancanza di accordo, a un arbitrato secondo equità. L’arbitro è scelto di comune accordo o, in difetto, dalla maggioranza semplice dell’Assemblea dei Rappresentanti.

Art. 8 - Soci Ordinari

Possono essere Soci tutti gli Allievi di corsi di laurea, laurea magistrale o ciclo unico delle Scuole idonee (Allegato 1) che si iscrivono formalmente. La perdita dei requisiti o il recesso comportano la perdita dello status di Socio dal 1 gennaio dell’anno successivo. Il libro Soci è aggiornato dai Rappresentanti. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Rappresentanti, con effetto immediato, per gravi motivi.

Art. 9 - Ammissione e recesso dei soci ordinari

L’adesione avviene tramite domanda scritta o telematica, con accettazione dello Statuto. Il Socio può recedere in qualsiasi momento con dichiarazione a un Rappresentante.

Art. 10 - Diritti e obblighi dei Soci Ordinari

I Soci ordinari hanno il diritto di:
  • partecipare e votare all’Assemblea dei Soci;
  • ricoprire ruoli di Rappresentanti;
  • partecipare a tutte le attività associative.
Devono rispettare Statuto, regolamenti e principi legali/civili. Comportamenti lesivi delle finalità o del patrimonio possono essere sanzionati, fino all’esclusione (art. 7).

Art. 11 - Soci onorari

Su proposta di un Rappresentante, l’Assemblea può nominare “Soci onorari” persone che abbiano contribuito eccezionalmente allo Statuto o si siano distinte per meriti straordinari. Conservano la qualifica a vita, sono esentati dal pagamento di quote, non possono ricoprire cariche elettive né votare.

Art. 12 - Fonti

Statuto e regolamenti adottati dall’Assemblea sono le fonti regolatrici. Per quanto non previsto, si applicano Codice del Terzo Settore (Titolo V, Capo II, art. 35 e ss.) e Codice Civile (Titolo I, Capo III, art. 36 e ss.) per le associazioni non riconosciute.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:
  • contributi delle Scuole;
  • contributi dei Soci;
  • erogazioni da soggetti pubblici/privati;
  • ricavi da attività commerciali marginali;
  • altre entrate compatibili con fini statutari.
È impiegato esclusivamente per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 CTS). Elargizioni e contributi sono accettati dall’Assemblea dei Rappresentanti, che ne delibera l’utilizzo; su richiesta dell’erogante, è redatta relazione sull’uso dei fondi.

Art. 14 - Attività dei Soci

È vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione o fondi durante la vita associativa. Tutti i ruoli sono gratuiti.

Art. 15 - Gestione Finanziaria

L’Assemblea dei Rappresentanti può rimborsare spese documentate sostenute dai Soci. L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 giugno il Coordinatore (art. 18), coadiuvato dal Tesoriere (art. 19), predispone bilancio consuntivo e preventivo, inviandoli ai Rappresentanti. I bilanci vanno resi disponibili 15 giorni prima della prima Assemblea utile e approvati entro giugno.

Art. 16 - Organi della Rete

  • Assemblea dei Soci
  • Assemblea dei Rappresentanti
  • Coordinatore nazionale
  • Giunta esecutiva
  • Presidenza

Art. 17 - Assemblea dei Soci

Composta da tutti i Soci, si riunisce per Scuola (“Assemblea di Scuola”). Le Assemblee di Scuola:
  • eleggono due Rappresentanti biennali a scrutinio segreto;
  • forniscono pareri all’Assemblea dei Rappresentanti;
  • assistono nella redazione dell’agenda.

Art. 18 - Assemblea dei Rappresentanti

Due Rappresentanti per ciascuna Scuola idonea (Allegato 1), eletti dai Soci. L’Assemblea:
  • determina linee d’azione e approva il piano annuale;
  • promuove iniziative coerenti con le finalità;
  • stabilisce e vigila sui requisiti di idoneità delle Scuole;
  • approva bilanci e, se richiesto, il bilancio sociale;
  • delibera modifiche statutarie, regolamenti e scioglimento;
  • elegge e sfiducia il Coordinatore.
Può votare anche telematicamente o tramite delega. È convocata due volte l’anno (ordinaria) o su richiesta di un terzo dei membri o del Coordinatore (straordinaria).

Art. 19 - Coordinatore nazionale

Eletto annualmente dall’Assemblea dei Rappresentanti; sfiduciabile con 2/3 dei voti. Ha rappresentanza legale, firma, convoca Assemblee, presiede la Giunta, redige bilanci, amministra il patrimonio, applica le delibere e conferisce procure. Può nominare un vicar​io.

Segretario e Tesoriere

  • Segretario, nominato su proposta del Coordinatore, gestisce documenti, Assemblee e verbali.
  • Tesoriere, nominato dal Coordinatore, coadiuva nella stesura del bilancio e nell’amministrazione del patrimonio.

Art. 21 - Giunta esecutiva

Organo di amministrazione ordinaria e straordinaria, composta da Coordinatore, Coordinatore vicario, Segretario e Tesoriere.

Art. 22 - Presidenza dell'Associazione

Affidata a due Rappresentanti di una Scuola secondo la turnazione (Allegato 2), per sei mesi (1 gen-30 giu; 1 lug-31 dic). Ha il compito di garantire il buon funzionamento dell’Assemblea e organizzare almeno una seduta con massima partecipazione.

Art. 23 - Organo di Controllo

Costituito se in un esercizio superati due dei seguenti limiti:
  1. attivo patrimoniale > € 110.000;
  2. ricavi > € 220.000;
  3. dipendenti > 5.
Composto da tre membri (revisori legali, professori giuridici/economici, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro) nominati dall’Assemblea. Vigila su legge, Statuto, amministrazione, assetto organizzativo e finalità sociali; cessa se i limiti non sono più superati per due esercizi consecutivi.