STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

RETE ITALIANA DEGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI UNIVERSITARI – APS


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.l -Costituzione

È costituita l’associazione del Terzo settore “Rete Italiana delɜ Allievɜ delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari – APS” (di seguito indicata come Associazione). E un’associazione di promozione sociale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, di cui fanno parte, previa richiesta di adesione, lɜ Allievɜ delle Scuole e Istituti di Studi Superiori Universitari italiani che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato 1 (di seguito indicati come Scuole).

Art.2 -Sede

La sede dell’Associazione è stabilita presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento in Piazza Martiri della libertà 33, Pisa, 56127.

Art.3 - Finalità

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si prefigge i seguenti Scopi di carattere culturale:

Art.4 – Attività

Ai fini del raggiungimento degli scopi indicati all’art.3, 1’Associazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale: formazione universitaria; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, volte alla promozione e diffusione della cultura della formazione universitaria. In tali ambiti, 1’Associazione potrå, in via esemplificativa:

Nello svolgimento della propria atività, 1’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività della volontaris associats. Alls volontaris si applica quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore. L’Associazione può avvalersi di lavorator3, entro i limiti stabiliti dalla legge. L’ASsociazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, entro i limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. La competenza ad individuare tali attività spetta alla Giunta esecutiva, che dà atto della natura di tali attività nel bilancio.

Art.5 – Ambito di attività

L’Associazione può svolgere le proprie attività in Italia e all’estero. Essa può aderire e affiliarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, oltreché collaborare con movimenti, associazioni ed enti pubblici o privati per il raggiungimento delle proprie finalità, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale. Le modalità di affiliazione e collaborazione sono discusse e approvate dall’Assemblea dell3 Rappresentanti di cui all’art. 17 del presente Statuto.

Art.6 – Accesso agli atti

L’atto costitutivo, il presente statuto, i regolamenti, i verbali delle Assemblee e i bilanci annuali sono resi disponibili alla consultazione da parte di tutts lɜ Sociɜ. Gli altri documenti, compreso il libro dellɜ Sociɜ, sono consultabili previa richiesta motivata alla Giunta esecutiva.

Art.7 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza dell’esecuzione e interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio della maggioranza dei due terzi dei membri dell’Assemblea dells Rappresentanti o, in mancanza di accordo, di unY arbitra che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L’arbitrY sarà scelto di comunc accordo dalle parti contendenti; qualora questo non sia possibile, sarà sceltY dalla maggioranza semplice dells componenti l’Assemblea dells Rappresentanti.


TITOLO II

ASSOCIAT3

Art.8 – Sociɜ ordinariɜ

Hanno titolo ad essere Sociɜ tuttɜ coloro che siano in possesso dello status di Allievɜ di corso di laurea, laurca magistrale o laurca magistrale a ciclo unico (di seguito denominati “Allievɜ”) delle Scuole e Istituti di Studi Superiori Universitari italiani che l’Assemblea dells Rappresentanti ha ritenuto soddisfare i requisiti di cui all’Allegato l e che si siano formalmente iscritt3 all’Associazione. La perdita anche solo di uno dei requisiti di cui al precedente comma (perdita dello status di Allievɜ e/o recesso) comporta la perdita dello status di Sociɜ ordinariɜ dell’Associazione, con effetto automatico a partire dal primo gennaio dell’anno solare successivo. E’ dovere inderogabile dellɜ Rappresentantɜ aggiornare opportunamente il libro dellɜ associatɜ, che puo essere redatto in forma telematica. L’esclusione dall’Associazione è deliberata, ove sussistano gravi motivi, a maggioranza assoluta dellɜ presentɜ in seno all’Assemblea della Rappresentantɜ. Essa produce effetto immediato.

Art.9 – Ammissione e recesso dell3 Socis ordinari3

Per diventare Soci3 ordinari3, l3 Alliev3 delle Scuole aderiscono alla presente Associazione mediante domanda espressa in forma scritta ovvero telematica con cui dichiarano di condividere le finalità che l’Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto. L3 aderenti sono libers di prestare o negare il consenso al trattamento dei propri dati per il perseguimento delle finalità statutarie, conformemente alla nomativa italiana ed europea in vigore. L’acquisto della qualità di SociY ordinariY si realizza automaticamente al ricevimento della dichiarazione di cui al primo comma da parte di unY dells componenti l’Assemblea dells Rappresentanti. Ls Socis ordinaris possono recedere in ogni momento con dichiarazione scritta recettizia rivolta ad uno dells componenti l’Assemblea dells Rappresentanti senza obbligo di fornire motivazione. La comunicazione della volontà di recedere produce effetto nel momento in cui è ricevuta da unY Rappresentante.

Art.10 – Diritti e obblighi dells Socis ordinaris

L3 Socis ordinaris hanno diritto a:

Art.11 – Socis onoraris

Su proposta di almeno unY Rappresentante, l’Assemblea dells Rappresentanti nomina all’unanimità dei presenti “Socis onoraris” persone fisiche che abbiano contribuito in modo eccezionale al perseguimento delle finalità del presente Statuto, ovvero che si siano distinte per straordinari meriti in campo letterario, scientifico, economico, artistico e sociale. Ls Socis onoraris conservano la loro qualifica a vita, sono csentat3 dal pagamento di eventuali quote associative, non possono icoprire alcuna carica clettiva all’interno dell’Associazione e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assemblcari.

Art.12 – Fonti

La vita e le atività dell’Associazione sono regolate dal presente Statuto e da ogni altro regolamento adottato a maggioranza assoluta con delibera assembleare. Per tutto quanto non disposto nelle fonti indicate, si rinvía al Titolo V Capo II, articoli 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore e alla legislazione in materia di associazioni di promozione sociale, nonché al Titolo I, Capo Ill, articoli 36 e seguenti del Codice Civile e alla legislazione in tema di associazioni non riconosciute.


TITOLO III

IL PATRIMONIO

Art.13 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

Art.14 – Attività dells Socis

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell’Associazione. Tutti i ruoli all’interno dell’Associazione sono ricoperti gratuitamente.

Art.15 – Gestione finanziaria

L’Assemblea dells Rappresentanti può approvare il rimborso delle spese sostenute dall3 Socis per attività legate all’Associazione e regolarmente documentate. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno lY CoordinatorY nazionale di cui all’art. 18, coadiuvatY dallY TesorierY di cui all’art. 19, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo nclle forme dell’art. 13 del Codice del Terzo settore e li invia all3 Rappresentanti per posta clettronica. Per potere essere consultati da ogni Socie, i bilanci devono cssere resi disponibili entro i 15 giorni anteccdenti la prima seduta ordinaria dell’Assemblea dells Rappresentanti succossiva alla presentazione dei bilanci stessi. L’Assemblea dells Rappresentanti approva entrambi i bilanci ogni anno entro e non oltre il mese di giugno.


TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art.16 – Organi della Rete

Gli organi della Rete sono:

Art.17 – Assemblea dell3 Socis

Sono membri dell’Assemblea dell3 Socis tutts l3 Socis dell’Associazione. L’Assemblea dell3 Socis si riunisce in forma separata per ciascuna Scuola, con la denominazione di “Assemblea di Scuola”, considerando che l’Associazione rientra nei casi di cui all’art. 24, comma 5 del Codice del Terzo settore. Ogni Assemblea di Scuola si dota di un proprio regolamento ed assicura alls Rappresentanti dell3 Allievi della relativa Scuola un ruolo di coordinamento delle sue attività. Il regolamento dell’Assemblea di Scuola può altresì permettere che le sue sedute avvengano contestualmente alle sedute dell’Assemblea dells Alliev3 della Scuola stessa, se le circostanze concrete lo rendono preferibile. Le Assemblee di Scuola, in quanto articolazioni dell’Assemblea dells Sociɜ, hanno le seguenti competenze:

Art.18 – Assemblea dell3 Rappresentanti

Sono membri dell’Assemblea due Rappresentanti dellɜ Allievɜ per ogni Scuola che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato 1. Tali Rappresentanti sono individuati dalls Socis ordinaris facenti parte della Scuola di provenienza, ai sensi dell’art. 16. L’Assemblea, considerando che l’Associazione rientra nei casi di cui all’art. 25, comma 2 del Codice del Terzo settore, ha le seguenti competenze:

Ogni Rappresentante ha diritto a un voto. Nel caso non possa cssere presente fisicamente a una seduta dell’Assemblea, può partecipare e votare in maniera telematica, oppure ha diritto a nominare unY suY sostitutY o delegare il proprio voto a unY altrY Rappresentante. Le deleghe devono essere comunicate allY CoordinatorY in tempo utile e devono essere da questY presentate all’inizio dell’Assemblea. Alle riunioni dell’Assemblea possono partecipare soggetti che non ne sono membrY, ma senza diritto di voto. L’Assemblea è convocata almeno due volte all’anno, in via ordinaria, dallY CoordinatorY. La convocazione deve essere resa nota per posta elettronica in tempo utile, completa di ora, data, sede ed ordine del giorno della seduta. In via straordinaria, l’Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dells su3 componenti o dellY CoordinatorY. Può tenersi anche in modalità telematica. Nei casi di estrema necessità e urgenza in cui non sia possibile riunire l’Assemblea in tempo utile, le opportune decisioni sono adottate dalla Giunta esecutiva. L’ordine del giorno è integrabile entro tre giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea su richiesta di almeno unY dells Rappresentanti. L’Assemblea è presieduta dalls Rappresentanti che detengono la Presidenza. LY SegretariY ne redige il verbale, che viene inviato per posta elettronica a tutts l3 componenti l’Assemblea ed approvato mediante procedura telematica. Il verbale s’intende approvato se non vi sono opposizioni o proposte di modifiche entro quindici giorni dalla data dell’invio. Il verbale così approvato viene successivamente inviato per posta elettronica a tutts l3 Soci3. L’Assemblea si intende regolarmente costituita ove siano presenti, personalmente o telematicamente, almeno due terzi dell3 aventi diritto. Delibera a maggioranza semplice dells presenti, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto delle Coordinatore.

Art.19 – CoordinatorY nazionale

Tra i membri dell’Assemblea, previa elezione da parte di quest’ultima, viene individuate une Coordinator con mandato annuale. Questa può essere sfiduciatY dall’Assenblea con la maggioranza dei due terzi. LY CoordinatorY:

LY CoordinatorY assegna la carica di CoordinatorY nazionale vicariY a unY dells membrs dell’Assemblea, previa approvazione della stessa. LY Coordinatora vicariY sostituisce lY CoordinatorY nel caso in cui quest’ultima non possa partecipare a un’Assemblea né fisicamente né telematicamente, e lY assiste sistematicamente nell’esercizio delle sue funzioni. Nel caso in cui anche lY CoordinatorY vicariY fosse assente all’Assemblea, lY CoordinatorY delega in tempo utile i propri compiti a unY altrY membrY della stessa.

Art.20 – SegretariY e Tesoriera

Su proposta dellY CoordinatorY, l’Assemblea assegna annualmente la carica di SegretariY dell’Associazione a unY dells membrs dell’Assemblea stessa, mediante votazione a scrutinio segreto. LY SegretariY svolge attività di supporto allY CoordinatorY nei seguenti ambiti:

Art.21 – Giunta esecutiva

La Giunta è l’organo di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Essa è costituita dallY CoordinatorY nazionale, che la presiede, dallY CoordinatorY vicariY, dallY SegretariY e dallY TesorierY. Salvo diversa indicazione da parte dell’Assemblea, la Giunta dà esecuzione alle delibere della stessa.

Art.22 – Presidenza dell’Associazione

La Presidenza spetta alls due Rappresentanti della Scuola definita secondo la turnazione istituita dall’Allegato 2 al presente Statuto. La durata della Presidenza è semestrale, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. La Presidenza:

Art.23 – Organo di controllo

Un organo di controllo composto da tre membri viene costituito quando per un esercizio annuale siano superati due dei seguenti limiti:


TIT OLO V

SCIOGLIMENTO, MODIFICHE STATUTARIE E NORME FINALI

Art.24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con voto unanime dells aventi diritto. Il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell’art. 9 del Codice del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi e, in ogni caso, ad altri enti del Terzo settore le cui finalità siano coerenti con gli scopi del presente Statuto.

Art.25 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dells aventi diritto.

Art.26 – Norme finali

Nel caso in cui venga meno il requisito del numero di Socis di cui all’art. 24, comma 5 e 25, comma 2 del Codice del Terzo settore, le competenze dell’Assemblea di cui all’art. 25, comma 1 del Codice medesimo sono attribuite all’Assemblea dell3 Socis di cui all’art. 17 del presente Statuto. In tal caso, l’Assemblea dell3 Socis si riunisce in forma unitaria.


ALLEGATO 1

La Rete riunisce lɜ Allievɜ delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori accomunats dalle seguenti caratteristiche:


ALLEGATO 2

È stabilita la seguente turnazione della Presidenza dell’Associazione:

  1. Scuola Superiore di Catania;
  2. Scuola di Studi Superiori Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa;
  3. Scuola Superiore Universitaria di Toppo Wassermann di Udine;
  4. Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare di Lecce;
  5. Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università degli Studi di Torino;
  6. Scuola Normale Superiore di Pisa;
  7. Collegio Superiore di Bologna;
  8. Scuola Universitaria Superiore Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia;
  9. Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova;
  10. Collegio Internazionale Ca’ Foscari di Venezia;
  11. Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” di Macerata;
  12. Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza di Roma.

Al momento del riconoscimento di una nuova Scuola quale soddistacente i requisiti di cui all’Allegato 1 ai sensi dell’art. 17, l’Assemblea dells Rappresentanti provvederà ad integrare la presente turnazione.