1. La partecipazione dell3 Alliev3 delle Scuole Superiori Universitarie alla Rete avviene a seguito di una richiesta presentata in forma scritta e contenente informazioni in merito ai requisiti di cui di seguito. La richiesta deve essere a firma del direttore della Scuola per attestare la veridicità delle informazioni fornite. La richiesta è sottoposta al vaglio dell’Assemblea dell3 Rappresentanti dell3 Alliev3 della Rete che devono verificare l’esistenza dei seguenti requisiti:
    • rigorosa selezione per l’ammissione attraverso prove strutturate;
    • severi criteri di permanenza basati unicamente sul merito;
    • collegialità come valore aggiunto della formazione universitaria;
    • assenza di oneri economici aggiuntivi per lo studente;
    • didattica interna e formazione integrativa di alto livello
    • promozione e diffusione della cultura sul territorio;
    • aver almeno cinque anni di vita e aver compiuto un ciclo completo di formazione.
    L3 Alliev3 della Scuola richiedenti l’ingresso alla “Rete dell3 Alliev3” devono esprimere, tramite gli organi competenti, la volontà di aderire alle finalità e agli scopi dell’Associazione così come indicate nello Statuto dell’Associazione. Dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni necessarie a consentire l’ingresso nell’Associazione, questa, tramite il Comitato Organizzativo, lo comunicherà al richiedente.
  2. La procedura di cui al comma 1 viene svolta durante una delle due assemblee ordinarie che si svolgono durante l’anno, alla presenza di almeno un delegato della Scuola richiedente l’idoneità, che sia disposto a rispondere alle domande dei membri dell’Assemblea dell3 Rappresentanti. La partecipazione di più di un delegato è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità logistica della Scuola ospitante l’Assemblea, a decisione insindacabile della Comitato Organizzativo.
  3. Nel periodo antecedente il pronunciamento in merito all’idoneità di una Istituzione, l’Assemblea dell3 Rappresentanti nomina un proprio componente a referente nei rapporti con l3 rappresentanti della Scuola richiedente idoneità in modo da canalizzare e non disperdere alcuna informazione.
  1. L’Assemblea dell3 Rappresentanti si riunisce almeno due volte l’anno. È composta da due Rappresentanti dell3 Alliev3 per ogni Scuola i cui Allievi partecipano alla Rete.
  2. Ogni Rappresentante ha diritto a un voto.
  3. Nel caso in cui unə Rappresentante non possa partecipare fisicamente all’Assemblea, può partecipare e votare telematicamente ovvero nominare un suo sostituto, Allievo della sua stessa Scuola, ovvero delegare il suo voto ad unə altrə Rappresentante. Le deleghe devono essere comunicate in tempo utile allə Coordinatricə Nazionale e da questo devono essere presentate all’inizio dell’Assemblea.
  4. Non hanno diritto al voto l3 Rappresentanti delle Scuole sulla cui permanenza nella “Rete dell3 Alliev3” si discute. Dopo il vaglio dei requisiti stabiliti ex art.1 dello Statuto della Rete dell3 Alliev3, l’Assemblea può decidere all’unanimità di rimuovere l’idoneità alla Scuola che, seppur membro dell’Associazione, abbia perso uno o più tra i requisiti richiesti. L3 Rappresentanti della Scuola sottoposta a giudizio da parte dell’Assemblea possono presiedere alla votazione pur non avendo diritto di voto.
  5. L’elezione dellə Coordinatricə Nazionale (ex art. 21 dello Statuto), che si svolge, di norma, alla seconda assemblea di ogni anno, avviene con votazione a scrutinio segreto. È compito della Comitato Organizzativo predisporre il materiale necessario ai fini della votazione stessa. Ogni Rappresentante può esprimere una sola preferenza. Finite le procedure di votazione, è compito della Comitato Organizzativo procedere allo spoglio dei voti. Viene elettə Coordinatricə Nazionale il membro dell’Assemblea che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più candidati, si procede a ballottaggio tra gli stessi. In caso di ulteriore parità viene elettə Coordinatricə Nazionale il candidato con maggior anzianità di mandato all’interno della Rete dell3 Alliev3. Sono escluse dal calcolo per l’anzianità di mandato le assemblee alle quali si è partecipato in qualità di delegato o di uditore.
  1. L’Assemblea dell3 Rappresentanti, con delibera del maggio 2023, ha stabilito di istituire alcune cariche che esulano da quelle presenti nello Statuto:
    1. Segretariə
    2. Tesorierə
    3. Coordinatricə Nazionale Vicariə
    Le cariche di cui sopra hanno durata annuale.
  2. Lə Coordinatricə Nazionale nomina annualmente unə Segretariə, unə Tesorierə e unə Coordinatricə Nazionale Vicariə tra l3 Rappresentanti dell'Assemblea, previa approvazione della stessa. L'Assemblea può, qualora sia necessario, ratificare anche un'accettazione di carica con riserva da parte dellə Rappresentante designatə nella carica di Segretariə, Tesorierə o Coordinatricə Nazionale Vicariə. Quest'ultimə deve comunque impegnarsi ad accettare o rifiutare definitivamente la propria nomina entro la prima assemblea disponibile, a partire da quella della ratifica dell'Assemblea.
  3. Lə Segretariə svolge attività di supporto al Coordinatricə Nazionale. Lə Segretariə si occupa di:
    1. gestire la documentazione dell'Associazione (sia cartacea che digitalizzata);
    2. vigilare sul corretto svolgimento delle Assemblee sulla base della norme statutarie e del presente regolamento;
    3. curare la stesura del verbale delle Assemblee.
  4. Lə Tesorierə ha il compito di:
    1. coadiuvare il Coordinatricə Nazionale nella stesura del bilancio;
    2. gestire il conto corrente dell'Associazione, su procura del Coordinatricə Nazionale.
  5. Lə Coordinatricə Nazionale Vicariə ha il compito di:
    1. sostituire lə Coordinatricə Nazionale nel caso in cui quest'ultimə non possa partecipare a un'Assemblea né fisicamente né telematicamente;
    2. assistere lə Coordinatricə Nazionale sistematicamente nell'esercizio delle sue funzioni.
  6. In caso in cui sia lə Coordinatricə Nazionale che lə Coordinatricə Nazionale Vicariə siano impossibilitati dal presenziare a un’assemblea, le funzioni del Coordinatricə Nazionale vengono ricoperte secondo la seguente successione:
    1. Tesorierə;
    2. Segretariə;
    3. Rappresentante con maggior anzianità di mandato presente fisicamente in assemblea.
    4. Rappresentante delegatə dallə Coordinatricə Nazionale;
  7. Su proposta di almeno unə Rappresentante, l’Assemblea dei Rappresentanti nomina all’unanimità dei presenti “Presidentə Onorariə” (ex art. 12 dello Statuto). L’Assemblea non potrà eleggere più di unə Presidentə Onorariə ogni triennio.
  1. L’Assemblea dell3 Rappresentanti, in seduta ordinaria o straordinaria, può istituire una o più Commissioni, con lo scopo di gestire una o più attività dell’Associazione.
  2. Le Commissioni sono costituite da unə o più Soci3 dell’Associazione.
  3. Ogni Commissione è regolarmente costituita se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
    1. deve essere nominatə, all’interno dell3 membr3 della Commissione, unə Referente che assume la responsabilità dell’attività della Commissione;
    2. deve essere indicata in modo chiaro all’atto della costituzione della Commissione una serie di obiettivi e attività da perseguire;
    3. laddove richiesto all’atto della costituzione della Commissione, deve essere indicata una data di scadenza delle proprie attività, termine oltre il quale esso si intende sciolto.
  4. Al termine delle attività della Commissione (comma 3c) e in generale ad ogni assemblea, ogni Referente è tenutə a presentare all’Assemblea dell3 Rappresentanti il resoconto delle attività svolte dalla Commissione, eventuali elaborati prodotti e progetti futuri.
  5. L’Assemblea dell3 Rappresentanti può decidere di sciogliere anticipatamente una Commissione, modificarne la lista dell3 membr3, modificarne gli obiettivi o estenderne, laddove presente, la data di scadenza delle attività.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti e lo Statuto dell’Associazione.